Normativa
La Finanziaria 2008 ha dato il riconoscimento ufficiale legislativo ai gruppi d'acquisto solidali.
Tra le altre è prevista l'esenzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto sui prodotti distribuiti.
Di seguito alcuni articoli:
.........omissis
Art.266 Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
Art.267 Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art.268 All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
.........omissis
N.B.:
Dichiarazione di responsabilità
Non è possibile garantire che il testo riportato on line riproduca fedelmente
il testo adottato ufficialmente dalle competenti autorità. Solo la legislazione
pubblicata in forma cartacea dalle fonti ufficiali può essere riconosciuta come
autentica e valida. Leggi anche ..........>
